Formazione finanziata, un’occasione per aziende e dipendenti

La formazione finanziata, introdotta dalla legge 388/2000, consente alle aziende di formare i propri dipendenti senza affrontare costi eccessivi, grazie al ruolo dei fondi interprofessionali. Ma cos’è esattamente la formazione finanziata? Come funziona? Quali percorsi di formazioni possono essere sostenuti?

Cos’è la formazione finanziata: la legge 388 del 2000

La cosiddetta formazione finanziata è un sistema che permette alle aziende di accedere a fondi espressamente dedicati al finanziamento di percorsi formativi per i dipendenti. Introdotta dalla legge 388/2000, la formazione finanziata è uno strumento i cui vantaggi sono piuttosto evidenti. Qualunque azienda, infatti, sa bene che formare in maniera continuativa e costante le proprie risorse umane è tanto importante quanto costoso. Grazie al meccanismo dei fondi interprofessionali, invece, si possono praticamente azzerare queste spese, continuando a garantire corsi di formazione efficaci ai propri dipendenti.  Il meccanismo che consente di realizzare tutto questo è semplice. I corsi vengono pagati dall’impresa utilizzando dei contributi previdenziali INPS già dovuti, per una quota pari allo 0,30%. 

Come funziona la formazione finanziata: i fondi interprofessionali

Vediamo meglio quali sono gli step che consentono di sfruttare le leve della formazione finanziata.

Il primo passo richiesto alle aziende che intendono avvalersi di questo strumento è l’iscrizione a un fondo paritetico interprofessionale (ne esistono molti, e spesso non è facile scegliere il più adatto alle proprie esigenze). È bene precisare che l’adesione a uno di questi fondi è sempre gratuita. 

Una volta avvenuta l’iscrizione, l’accesso ai finanziamenti può avvenire secondo due modalità:

  • il conto formazione: l’azienda accumula sul fondo al quale ha aderito i propri versamenti e attinge direttamente da quest’ultimo per finanziare la formazione del personale;
  • il conto sistema o avvisi: la formazione si realizza rispondendo ad appositi e specifici bandi (le imprese presentano i progetti formativi e questi vengono valutati indipendentemente dalla somma accantonata sul conto formazione).

Infine, ottenuto il finanziamento e realizzato il percorso formativo, è necessario procedere a una puntuale rendicontazione.

Leggi anche l’approfondimento sui Fondi Inteprofessionali (link)

I progetti di formazione finanziabili: destinatari e caratteristiche

L’obiettivo della legge 388/2000 è quello di favorire la formazione dei dipendenti, agevolando le aziende che sono chiamate a sopportarne i costi. Ecco perché la finanziabilità del progetto formativo è strettamente legata ai potenziali destinatari dello stesso. Si deve trattare, infatti, di corsi a cui partecipano una o più delle seguenti tipologie di dipendenti:

  • dirigenti;
  • quadri;
  • impiegati;
  • operai;
  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative.

Dal punto di vista delle modalità della formazione, invece, le maglie sono piuttosto larghe. I percorsi possono essere svolti in aula, in FAD/e-learning e in outdoor. 

Inoltre, può trattarsi di corsi:

  • aziendali: interventi promossi dalle imprese per accompagnare i processi di sviluppo di competenze e ristrutturazione;
  • multi-aziendali: diverse imprese presentano congiuntamente piani di formazione, rivolti ai propri dipendenti in riferimento agli stessi temi:
  • individuali: interventi mirati a piccoli numeri di dipendenti (generalmente da1 a 4-5).

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Cosa sono e come funzionano i fondi interprofessionali

I fondi paritetici interprofessionali sono uno strumento a disposizione delle aziende per realizzare progetti di formazione finanziata. In questo modo, si possono garantire percorsi formativi qualificati senza sopportare costi aggiuntivi. L’iscrizione a un fondo paritetico, infatti, è gratuita e il finanziamento della formazione avviene utilizzando lo 0,30% del contributo integrativo INPS che l’azienda dovrebbe comunque versare. Un approfondimento per capire meglio cosa sono i fondi paritetici interprofessionali e come funzionano i meccanismi di finanziamento.

Fondi paritetici interprofessionali e formazione finanziata

I fondi Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua sono degli organismi di natura associativa di diritto privato, istituiti con Legge 388/2000 e promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle parti sociali. La loro funzione è quella di permettere alle imprese di finanziare la formazione dei propri dipendenti.

I Fondi interprofessionali vengono alimentati dal contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Si tratta di una quota che i datori di lavoro versano all'Inps, secondo quanto previsto art. 25 della Legge n. 845/1978). Scegliendo di aderire ad un Fondo, però, l'azienda ha la possibilità di utilizzare lo 0,30% dell’importo versato sotto forma di finanziamento per interventi formativi volte a qualificare i lavoratori, in sintonia con le proprie strategie aziendali. L’iscrizione a un fondo paritetico, quindi, è a costo zero, perché utilizza risorse che l’impresa sarebbe comunque chiamata a pagare.

Leggi anche l’approfondimento sulla formazione finanziata

Quali tipologie di dipendenti si possono formare con le risorse dei fondi?

Con le risorse dei fondi interprofessionali è possibile finanziare la formazione rivolta a:

  • Dipendenti (operai, impiegati e quadri), indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato;
  • Apprendisti, ma solo per attività formative diverse dalla formazione obbligatoria prevista dal loro contratto
  • Soci lavoratori di cooperativa (di cui al D.P.R. 602/70 o se subordinati con contratto ex lege 142/2001)

Inoltre, aderendo ad uno dei fondi interprofessionali dedicati, è possibile finanziare anche la formazione rivolta ai Dirigenti.

Le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte dei fondi

Nella maggior parte dei casi i fondi interprofessionali hanno tre canali di finanziamento:

  • il conto aziendale;
  • il conto collettivo o di sistema;
  • i voucher.

Ogni canale è regolato da ciascun fondo tramite procedure specifiche e/o avvisi pubblici che determinano le modalità di presentazione dei piani formativi per i quali si richiede il finanziamento.

Le tempistiche di concessione del finanziamento variano in base al fondo e al canale di finanziamento utilizzato. Generalmente i tempi di approvazione sono più brevi nel caso di utilizzo del conto aziendale mentre sono più lunghe, poiché soggette a valutazioni di merito, quelle del conto collettivo o di sistema.

Nella maggior parte dei casi (sempre nel caso di utilizzo del conto aziendale), i finanziamenti concessi dai fondi vengono liquidati dietro presentazione di un dettagliato rendiconto, certificato da un revisore legale, delle spese sostenute per attività formative che le imprese anticipano.

Alcuni fondi prevedono la concessione di anticipi del finanziamento concesso dietro presentazione di apposita polizza fideiussoria.

Il Conto Aziendale

Con questo canale di finanziamento i fondi finanziano direttamente alle imprese aderenti le risorse che esse hanno versato con l’esclusiva finalità di finanziare attività formative.

Su questo conto l’azienda accantona la maggior parte delle risorse che, una volta versate all’INPS, decide di riutilizzare aderendo ad un fondo. In questo conto, a seconda del fondo e delle scelte dell’azienda, confluisce o il 70% o l’80% dei versamenti. Le risorse che affluiscono sul conto aziendale sono a completa disposizione dell'azienda titolare che può utilizzarle per fare formazione ai propri dipendenti nei tempi e con le modalità che ritiene più opportuni.

L’attivazione del conto aziendale per alcuni fondi è automatica mentre per altri è subordinata ad una espressa richiesta dell’impresa.

Se non utilizzate entro un determinato periodo di tempo, il fondo recupera le risorse dei conti aziendali per utilizzarle attraverso il secondo canale di finanziamento: il conto di sistema.

Il Conto Collettivo o di sistema

Questo canale di finanziamento risponde ad un principio solidaristico di distribuzione delle risorse anche alle imprese che accantonano risorse non sufficienti a finanziare attività formative.

L’assegnazione delle risorse rientranti nel “conto collettivo” (o conto di sistema) avviene sulla base di procedure selettive, relative a tematiche specifiche o a beneficio di particolari platee di lavoratori, che comportano una “valutazione nel merito di proposte di interventi formativi”. Tali procedure selettive sono descritte in Avvisi a cui possono rispondere enti di formazione e/o imprese che hanno i requisiti richiesti.

Beneficiarie delle attività formative finanziate con le risorse che i fondi assegnano mediante Avvisi sono sempre le imprese aderenti e i destinatari sono sempre i loro lavoratori.

I finanziamenti concessi dai fondi mediante il conto collettivo sono soggetti alla disciplina sugli aiuti di stato (Regolamento n.651/14 Regime di Aiuti alla Formazione o Regolamento n.1407/13 De Minimis).

Voucher formativi

I voucher sono veri e propri buoni di formazione o crediti, spendibili da una singola persona, per accrescere il proprio bagaglio di conoscenze attraverso la formazione.

Il voucher formativo è nato con un fine preciso: ossia incoraggiare la partecipazione a corsi formativi che servono per migliorare se stessi, per aumentare o integrare le competenze richieste nel mondo del lavoro. Deve portare ad una riqualificazione o miglioramento delle competenze possedute.

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